Art. 30.
(Regime tariffario).

      1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, nell'interesse generale, con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato.
      2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali. Sono nulli i patti difformi qualora prevedano una riduzione superiore al 20 per cento del compenso minimo stabilito sulla base dei livelli tariffari.
      3. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.